Il diritto del lavoro

Dal 01-01-2000 è stata regolata la nuova legge n°68 del 1999 riguardante il collocamento obbligatorio e il diritto al lavoro per persone disabili. La L.68/99 è rivolta alle persone con handicap fisici, psichici e sensoriali con una invalidità lavorativa superiore al 45% certificata dalle commissioni addette al riconoscimento dell’invalidità civile. Invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33% certificato dall’istituto INAIL e alle persone sordomute o non vedenti e invalidi di guerra.

I datori di lavoro pubblici e privati dovranno attenersi alle seguenti percentuali

  • Da 15 a 35 dipendenti 1 persona invalida alle dipendenze
  • Da 36 a 50 dipendenti 2 persone invalide alle dipendenze
  • Oltre i 50 dipendenti 7% di persone invalide alle dipendenze

SANZIONI

I datori di lavoro pubblici e privati che non si atterranno alle sopra elencate percentuali sono soggetti: Alla sanzione amministrativa di £ 1.000.000 più £ 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo alla spedizione degli inserimenti lavorativi di persone con disabilità ; Alla sanzione amministrativa di £ 100.000 al giorno per ogni persona disabile non assunta.

Le detrazioni fiscali per i datori di lavoro

DETRAZIONE FISCALE TOTALE
Per la durata massima di anni otto, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni dipendente con inabilità lavorativa superiore al 79% .
DETRAZIONE FISCALE DEL 50%
Per la durata massima di anni cinque, dei contributi previdenziali ed assistenziali
Ogni dipendente con inabilità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.
RIMBORSO FORFETTARIO PARZIALE
Delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro della persona con Inabilità lavorativa superiore al 50%.
Le detrazioni fiscali sopra elencate sono estese anche ai datori di lavoro non obbligati all’assunzione di persone con disabilità in base alla L.68/99.

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